Riposi giornalieri per allattamento
Riposi giornalieri per allattamento, informazioni e spiegazioni
Quando: Entro il primo anno di età del bambino/a
Riposi giornalieri: 2 ore di permesso se l'orario di lavoro superiore alle 6 ore giornaliere; 1 ora se l'orario è inferiore.
Competono al padre quando:
- i figli sono affidati al solo padre;
- in caso di morte o grave infermità della madre;
- in alternativa alla madre che non intende avvalersene;
- quando la madre non è lavoratrice dipendente.
In caso di parto plurimo le ore di permesso sono raddoppiate - a prescindere dal numero di gemelli - e le ore aggiuntive rispetto a quelle attuali possono essere utilizzate dal padre anche congiuntamente alla madre.
Artt.39,40 e 41 D.Lgs. 151/2001
Riposi giornalieri della madre
II datore di lavoro deve concedere alle lavorarne! madri, durante il primo anno di vita del bambino/a, due periodi di riposo che vengono accordati in base all'effettivo orario giornaliero di lavoro:
- 2 ore se l'orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere, i due periodi di riposo sono anche cumulabili durante la giornata;
- 1 ora se l'orario di lavoro giornaliero è inferiore alle 6 ore.
Tuttavia, quando il datore di lavoro mette a disposizione in azienda una camera d'allattamento o un asilo nido, i permessi di lavoro giornalieri si riducono temporaneamente della metà, per cui in caso di orario di lavoro pari o superiore alle 6 ore il permesso è di un 1 ora che si riduce a 1/2 ora in caso di orario inferiore alle 6 ore.
La distribuzione delle ore di riposo durante la giornata deve essere concordata tra la madre ed il datore di lavoro, tenendo anche conto delle esigenze di servizio.
Non è consentito alcun trattamento economico sostitutivo.
"Ai fini del diritto ai riposi giornalieri di cui trattasi (e al relativo trattamento economico), va preso a riferimento l'orario giornaliero contrattuale normale quello, cioè, in astratto previsto- e non l'orario effettivamente prestato in concreto nelle singole giornate". (http://www.inps.it/circolari/Circolare%20numero%2095%20bis%20del%206-9-2006.htm)
Riposi giornalieri del padre
Le nuove disposizioni di legge estendono al padre lavoratore dipendente, in alternativa alla madre, i riposi giornalieri riconosciuti durante il 1 ° anno di vita del bambino/a nei seguenti casi:
- che la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga;
- che la madre non sia lavoratrice dipendente;
- che i figli siano affidati solo al padre;
- In caso di morte o grave infermità della madre.
Tale diritto non è riconosciuto al padre se la madre è in congedo di maternità o in congedo parentale.
E' da ritenere escluso il diritto del padre ai riposi orari quando la madre non svolge attività lavorativa (casalinga o disoccupata), fatta salva l'ipotesi di grave infermità della stessa.
Il padre deve presentare un certificato che attesti la condizione della madre.
In merito al numero di ore di riposo spettanti al padre, si precisa che lo stesso ne può fruire in base al proprio orario giornaliero di lavoro.
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Pagina aggiornata il 19/3/2010