Congedo di paternità
Congedo di paternità, ecco i casi in cui è previsto
L'art. 28 del T.U. riconosce al padre lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro nei tre mesi successivi alla nascita del figlio in caso di morte o di grave infermità della madre, di abbandono del figlio da parte della madre, di affidamento esclusivo al padre o di rinucia espressa della madre che ha diritto al congedo di maternità (rinucia possibile solo in caso di adozione o affidamento).
Per avvalersi del congedo di paternità il padre deve presentare al datore di lavoro:
- in caso di morte della madre: certificato di morte o autocertificazione;
- in caso di grave infermità della madre: la certificazione medica relativa, rilasciata dal SSN;
- in caso di abbandono: un'autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del Dpr 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);
- in caso di affidamento esclusivo (art. 150 bis cod.civ.): la documentazione relativa;
- in caso di al congedo di maternità da parte della madre adottiva o che ha avuto in affidamento il bambini: autocertificazione.
Ultimo aggiornamento: maggio 2012 a cura dell'avv. Laura Marino