Maternità in part time, lavoro interinale e Co.Co.Co

Maternità in part time, lavoro interinale, formazione lavoro, tempo determinato e collaborazioni coordinate e continuative (Co.Co.Co)

Part Time

Le lavoratrici con contratto part time, sia esso orizzontale, verticale o ciclico, beneficiano, per quanto riguarda la durata dei congedi previsti dal T.U., dei medesimi diritti di una lavoratrice a tempo pieno. Ovviamente il relativo trattamento economico e riproporzionato in ragione del ridotto orario della prestazione lavorativa.

Caso particolare è il part-time ciclico per il quale si rimanda alla lettura del trattamento retributivo. L'unica differenza si riscontra nei riposi per l'allattamento durante il primo anno di età del bambino/a, in quanto se l'orario di lavoro giornaliero è inferiore alle sei ore, è previsto un solo periodo di riposo anzichè due.

Lavoro interinale

I soggetti interessati nel rapporto di lavoro interinale sono tre:

  • Impresa fornitrice
  • Impresa utilizzatrice
  • Lavoratore/lavoratrice

Tra l'mpresa fornitrice e quella utilizzatrice si instaura un contratto di fornitura finalizzato a temporanee esigenze lavorative dell'impresa utilizzatrice. L'impresa fornitrice è inquadrata ai fini contributivi ed assicurativi nel settore terziario.

Lavoratrici assunte a tempo indeterminato dall'azienda fornitrice.

La retribuzione media giornaliera cui fare riferimento per il calcolo dell'indennità di maternità cambia in relazione al momento in cui si verifica il congedo.

Infatti:

  • se la lavoratrice si trova un un periodo di attesa di assegnazione percepisce dall'azienda fornitrice un'indennità di disponibilità e a questa indennità si fa riferimento per determinare l'indennità di maternità:
  • se, a causa della maternità, la lavoratrice non può prendere servizio presso l'azienda utilizzatrice, a partire dalla relativa data, l'indennità di maternità deve fare riferimento alla retribuzione che avrebbe percepito per il lavoro svolto presso l'impresa utilizzatrice.

Lavoratrici assunte a tempo determinato dall'azienda fornitrice

L'indennità di maternità viene calcolata in base alla retribuzione della paga quadrisettimanale o mensile precedente il congedo.

Adempimenti

La certificazione medica di gravidanza deve essere inviata, oltre che all'Inps, anche all'impresa fornitrice.

Contratto di formazione lavoro La scadenza del contratto di formazione lavoro viene prorogata.

Le lavoratrici con contratto di formazione e lavoro rientrano, ai fini della normativa della tutela della maternità, nelle condizioni generali delle lavoratrici dipendenti anche se la fattispecie del contratto le colloca tra le lavoratrici assunte a termine.

Infatti, ai fini della tutela del rapporto di lavoro, sulla base di un pronunciamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 149/93), è stata affermata la neutralità del periodo di maternità.

Questo significa che la gravidanza ed il puerperio devono consentire la proroga del contratto per un periodo pari a quello della sospensione.

Anche il congedo parentale (astensione facoltativa) rientra tra i periodi che consentono di prolungare la scadenza del contrato di formazione e lavoro.

Data la parità tra uomo e donna, anche al lavoratore padre in C. F. L. che fruisce del congedo di paternità o parentale viene prorogata la scadenza del contratto.

Tempo determinato

Il divieto di licenziamento non opera ma se il congedo di maternità ha inizio quando la lavoratrice è ancora in servizio, o entro i 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, la lavoratrice ha diritto a percepire la relativa indennità per tutto il periodo di congedo di maternità non ancora fruito.

Collaboratrici coordinate e continuative (Co.Co.Co)

Dopo anni di battaglie è stata sanata una profonda ingiustizia e finalmente anche alle collaboratrici coordinate e continuative viene riconosciuto il diritto alla maternità.

Le collaboratrici iscritte al "Fondo INPS Gestione separata 10-14%" hanno diritto ai 5 mesi di congedo di maternità ed alle relative indennità (a determinate condizioni).

E' opportuno che le collaboratrici ed i collaboratori si rivolgano alle sedi sindacali per verificare la propria posizione e per ottenere le informazioni necessarie all'esercizio del diritto.

Vedi anche le varie tipologie di contratti

Giugno 2007

5xmille

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