Infortuni sul lavoro e malattie professionali - INAIL
L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è obbligatoria, regolata dalle norme contenute mel Testo Unico (decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965), nel Decreto legislativo n. 38/2000 e da disposizioni speciali per particolari categorie di lavoratori, nonché gestita dall'INAIL.
Cosa deve fare il lavoratore in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale?
In caso di infortunio sul lavoro:Informare il datore di lavoro
In caso di malattia professionale: Informare il datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia o prima possibile se causa astensione dal lavoro.
Appena ne ha avuto notizia, il datore di lavoro deve inviare all'INAIL, entro 2 giorni in caso di infortunio e 5 in caso di malattia professionale, la relativa denuncia.
Se si tratta di infortunio mortale o per il quale vi sia pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta entro 24 ore dall'evento.
La Corte Costituzionale (sentenze 179 e 206 del 1989) ha stabilito che il lavoratore può dimostrare la possibile origine lavorativa della malattia anche se questa non è compresa tra le malattie professionali elencate nelle apposite tabelle di legge.
L'INAIL tutela anche i lavoratori che si infortunano durante il viaggio di andata e ritorno da luogo di lavoro (infortunio in itinere) in condizioni particolari; è importante valutare e considerare bene ogni caso.
Il lavoratore che si infortuna sul lavoro o contrae una malattia professionale ha diritto ad usufruire delle prestazioni erogate anche se il datore di lavoro non lo ha assicurato (naturalmente in vigenza dell'obbligo assicurativo, cioè dell'esercizio di una attività che lo esponga a determinati rischi).
A quali prestazioni economiche si ha diritto? Il datore di lavoro deve pagare:
- il 100% della retribuzione per la giornata in cui è avvenuto l'infortunio o si manifesta la malattia professionale, se quest'ultima ha causato astensione dal lavoro.
- Il 60% della retribuzione per i successivi 3 giorni, al quale si deve aggiungere l'eventuale trattamento integrativo previsto dal contratto di lavoro del settore di appartenenza dei vari livelli.
L'INAIL deve pagare:
- Dal 4° giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino alla guarigione clinica (senza limiti di tempo).
- Dal 91° giorno e fino a guarigione clinica aumenta del 75% l'indennità di pagamento.
Le prestazioni economiche dopo la guarigione: Rendita per inabilità permanente Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate fino al 24/7/2000
Se il grado di inabilità accertato è compreso fra l'11% e il 100% | In favore del lavoratore viene costituita una rendita che è proporzionale al grado di inabilità e rapportata alla retribuzione percepita nell'anno precedente l'evento. |
Se il grado di inabilità accertato è inferiore all'11% | Il lavoratore non ha diritto alla rendita. In caso di successivo aggravamento, però, il lavoratore può richiedere alla sede INAIL di appartenenza la revisione del grado di inabilità a scadenza predeterminata. |
Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate dopo il 24/7/2000 L
a nuova normativa che - si applica escusivamente agli infortuni verificatisi e alle malattie professionali avvenute dal 25 luglio 2000 in poi - è previsto anche il risarcimento del danno biologico Le procedure in caso di malattie professionali e gli enti interessati
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